Forniamo ai nostri Clienti tutto il supporto tecnico e amministrativo per il disbrigo delle istanze necessarie all’apertura o alla modifica di un’attività sia di natura commerciale che ricettiva e per Realizzazione di un Opera edilizia.
La nostra Consulenza Professionale affianca – in tutte le sue fasi procedurali – le nuove Aziende ed i Privati che intendono investire capitali e risorse umane in un mercato sempre più competitivo su tutto il territorio nazionale.
I nostri Professionisti sono al tuo servizio per aiutarti nella scelta del migliore spazio dove allestire e far crescere con passione il tuo progetto edilizio e commerciale e nel guidarti in tutte le FASI necessarie alla sua realizzazione, il TUTTO sempre condiviso nel rispetto delle tue esigenze e della normativa vigente.
SICURING, Sicurezza & Ingegneria per le Imprese offre ai propri Clienti soluzioni integrate e complete volte ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge. L’esperienza la serietà e la professionalità di TUTTO ll Team garantiscono un supporto specifico per ogni esigenza e l’importante patrimonio delle diverse e complementari competenze specialistiche acquisito dai singoli Professionisti del Gruppo fanno dell’ Azienda un solido PARTNER su cui poter contare.
Ed è propio questa la nostra Missione Aziendale, supportare, aiutare i Clienti nel sviluppare i propri progetti coniugando crescita e sviluppo nel rispetto della vigente normativa e nella salvaguardia dei lavoratori garantendo sempre un elevato Servizio Professionale.
Affianchiamo e guidiamo privati ed Imprese in tutte le fasi necessarie dalla nascita alla crescita dei loro PROGETTI: affidati a noi e… sarai al sicuro!
A seguito dell’apertura di un’attività commerciale il Datore di Lavoro si trova a dover adempiere a tutta una serie di obblighi in tema di SICUREZZA aziendale per il rispetto della normativa vigente sulla Sicurezza dei luoghi di Lavoro.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 è stato finalmente possibile riunire ed armonizzare tutta la precedente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro diventata ormai contraddittoria in alcuni casi e di difficile applicazione.
Il Testo Unico per la Sicurezza, aggiornato ed integrato con le disposizioni integrative e correttive del D.lgs n.106/2009,si applica a TUTTI i settori di attività, pubblici e privati, a TUTTI i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
Tale Decreto si basa sul principio della prevenzione del rischio in azienda e di conseguenza implica la partecipazione sia del Datore di Lavoro che dei Lavoratori nell’adozione degli adempimenti e delle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dove, cogliamo occasione per specificare, che per SALUTE si intende lo “Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, che non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità” e per SICUREZZAsi intende le “Condizioni lavorative in grado di evitare le interazioni tra persone, attrezzature, macchinari e ambienti che possono causare danni a persone o al sistema o anche solo perdite di tempo in qualunque deviazione dagli obiettivi dell’impresa”.
Si ricorda pertanto che ai sensi dell’Art 2 del D.Lgs.81/2008 viene definito “Lavoratore” : persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
Il CAPO III Sezione I del Testo UNICO per la Sicurezza : ” GESTIONE DELLA PREVENZIONE DEI LUOGHI DI LAVORI”, elenca nei sui Articoli TUTTI gli OBBLIGHI delle Figure facenti parte dell’organigramma della Sicurezza aziendale a partire dal Datore di Lavoro
Art.17 OBBLIGHI NON DE LEGABILI
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
Art 18 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto Giudizio di Idoneità
Le problematiche da affrontare sono molte e richiedono delle competenze specifiche al Datore di Lavoro e quindi un impegno difficilmente sostenibile che spesso si trasforma in pesanti Sanzioni Amministrative dovute al mancato rispetto degli adempimenti obbligatori richiesti.
Al fine di alleggerire sia in termini di adempimenti che di responsabilità il Datore di Lavoro Sicuring mette a disposizione i propri professionisti per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi diventando, a seguito di nomina formale di R.S.P.P. esterno, a tutti gli effetti il Datore di Lavoro per la Delega di Funzioni affidataglie pertanto RESPONSABILE DEGLI ADEMPIMENTI SOPRA ELENCATI.
INOLTRE Al fine di ottemperare agli Obblighi di Formazione, Informazione e Addestramento ci cui alla Lettera l del l’Art.18 e degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i.
SICURING, Sicurezza & Ingegneria per le Imprese è in grado di supportare le Aziende ed i privati con PIANI di Formazione Informazione e Addestramento specifici (PFIA)erogati nella modalità più consone alle esigenze del Committente garantendo sempre il rispetto della Normativa vigente.